Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri giusta delibera
del  Consiglio  dei ministri 3 agosto 2007, rappresentato e difeso ex
lege  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  presso la cui sede in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domicilia;

    Contro  la  Regione  Campania,  in  persona  del presidente della
giunta   regionale   pro   tempore,   volto   alla  dichiarazione  di
illegittimita'  costituzionale  la  legge  della  Regione Campania 22
giugno 2007, n. 7 - intera legge e comunque, in particolare, artt. 1,
3  e  5  - pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 4 luglio
2007,   n. 38,  recante:  «Disposizioni  per  la  valorizzazione,  la
promozione,  ed  il  commercio  della  carne  di  bufalo  campano» in
relazione all'art. 117, primo comma Cost.
    1.  -  Nel  Bollettino  ufficiale della Regione Campania 4 luglio
2007,  n. 38,  e'  apparsa  la  legge  22 giugno 2007, n. 7, che reca
«Disposizioni  per  la  valorizzazione, la promozione ed il commercio
della carne di bufalo campano».
    Con  la  legge in rassegna, composta di nove articoli, la Regione
Campania,  in  sedicente  -  come  tosto  vedremo  - attuazione della
normativa  comunitaria  (reg.  CE 510/2006) detta disposizioni per la
valorizzazione,  la  promozione ed il commercio della carne di bufalo
campano.
    Nello  specifico, la legge individua l'ambito di applicazione per
l'allevamento  e la trasformazione della carne del bufalo campano che
in  osservanza al suddetto regolamento CE deve essere quella zona del
territorio   amministrativo  campano  definito  dal  disciplinare  di
produzione.
    Vengono,  poi,  dettate  disposizioni relative all'allevamento di
quel   bovino,   preordinate   al   assicurare   le   caratteristiche
organolettiche tipiche delle sue carni, nonche' alla valorizzazione e
commercializzazione  di  tale  prodotto il cui obiettivo e' quello di
facilitare  lo  sviluppo del consumo su tutto il territorio nazionale
ed estero. Al riguardo, vengono previsti i consorzi di valorizzazione
costituiti  da  allevatori,  macellatori,  ed  imprese di lavorazione
della  filiera  di  carne  del bufalo campano, i quali senza scopo di
lucro,   perseguono   l'obiettivo   della   valorizzazione   e  della
promozione.
    Per  il  conseguimento di tali finalita', nell'ambito degli aiuti
di  Stato, i suddetti consorzi beneficiano di un contributo annuo per
attivita'   promozionali   quali   la   divulgazione   di  conoscenze
scientifiche, l'organizzazione di fiere etc.
    La  giunta  regionale,  con propria delibera, fissa annualmente i
termini   e   le   condizioni  nonche'  i  criteri  finalizzati  alla
concessione del beneficio.
    E'  previsto,  infine,  che  l'esecutorita'  dei provvedimenti di
concessione   del   finanziamento   sia   subordinata  al  parere  di
conformita' della Commissione europea.
    2.  - La legge della Regione Campania in parola, pero', presta il
fianco  a  seri dubbi di legittimita' costituzionale, in relazione al
fatto   che,   presupposto   di   tale   disciplina,   e'  l'avvenuto
riconoscimento  del  prodotto  su base geografica, riconoscimento che
invece e' riservato alla comunita', europea, ai sensi del Trattato CE
(artt. 32 e seguenti).
    La  qualifica, conseguentemente, non puo' provenire autonomamente
dalla normativa nazionale o regionale.
    Nel  caso  della  carne di bufalo campana, al contrario, il detto
riconoscimento  non  ha  una  provenienza comunitaria e quindi non e'
tutelata dalla relativa normativa.
    Consegue   che  la  legge  regionale,  in  quanto  anticipa  tale
riconoscimento e in quanto mira ad assicurare una tutela non prevista
in  sede  comunitaria, si pone in contrasto con la relativa normativa
CEE e in particolare con il regolamento CE n. 510/2006, art. 5, comma
5.
    3.  -  E'  tutta la legge, dunque, che si pone in contrasto con i
principi appena visti.
    Cio' risulta, comunque, evidente per alcune disposizioni.
    3.1  -  Intanto, l'art. 1, dove si afferma che la carne di bufalo
campano  e' tutelata al sensi del reg. CE n. 510/2006. Ma se non c'e'
il  riconoscimento comunitario della provenienza geografica tutelata,
e'  evidente  che  non  vi  possa  essere alcuna tutela a sensi dello
specifico regolamento di settore appena citato.
    3.2  - Gli articoli 3 e 5, poi, fanno riferimento al disciplinare
predisposto  per  il  prodotto,  che  attualmente  semplicemente  non
esiste.
    Conclusivamente,  per  tali  ragioni  le  disposizioni  regionali
appaiono  esorbitare  l'ambito  di competenza regionale, ponendosi in
contrasto con l'art. 117, primo comma della Costituzione, per mancato
rispetto della disciplina comunitaria.
    3.  -  Da  ultimo,  e'  d'uopo  notare  che la trasmissione della
relativa  documentazione  da  parte  del  competente  Ministero delle
politiche  agricole  alla  Commissione europea, e' programmata per il
prossimo settembre.
    La legge regionale della Campania 22 giugno 2007, n. 7, impugnata
in  questa  sede,  conseguentemente,  e' inopportuna ed intempestiva,
sicuramente  in  contrasto  con  l'art. 97 Cost. e soprattutto con le
regole   di   coamministrazione  fra  amministrazione  comunitaria  e
amministrazione interna.